Il 14 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale n.° 38 è stato pubblicato il testo definitivo del “Nuovo Codice sulla Crisi d’Impresa” rubricato come Decreto Legislativo n.° 14 del 12 gennaio 2019 .
La Legge 155 – come viene anche chiamato – è una vera e propria riforma epocale che nel tempo coinvolgerà tutti gli attori del contesto economico italiano: imprese, banche, soggetti pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate e della Riscossione, Inps ) e mondo professionale , in particolare coloro che svolgeranno incarichi nei collegi sindacali e nella revisione legale.
Ma quali sono le modifiche della Riforma Fallimentare?
Le modifiche della Riforma Fallimentare?
Immediatamente operative saranno le modifiche al Codice Civile.
Infatti, a partire dal prossimo 16 marzo sia gli amministratori di tutte le società, sia quelli delle società personali, snc, sas, sia quelli delle società di capitali, srl spa dovranno adoperarsi per istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (art. 2486 C.C. co.2)
Tale assetto consentirà agli amministratori di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento (procedimento di composizione assistita dall’Ocri in primo luogo e altri strumenti concorsuali in
seconda istanza) per l’eventuale superamento della crisi.
Impatti della Riforma Fallimentare per gli amministratori di società srl
Sugli amministratori di srl la novità della Riforma Fallimentare riguarda anche il rischio concreto di rispondere verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, circostanza ad oggi avallata dalla giurisprudenza prevalente ma prevista dal codice civile esclusivamente per gli amministratori di Spa (art. 2394 c.c., comma 1 e 2).
Viene inoltre chiarito, a riguardo (anche in questo caso con norma in tutto e per tutto assimilata alle spa ex art. 2394, co. 3), che la rinuncia all’azione da parte della società (azione sociale) non impedisce l’esercizio dell’azione dai parte dei creditori.
Infine, con una modifica (opportuna) all’art. 2486 c.c, viene chiarito come deve essere quantificato il danno in capo agli amministratori (ma la regola riguarda indirettamente anche i sindaci e i revisori), quando non si sono tempestivamente attivati al sopravvenire di una causa di liquidazione per chiedere lo scioglimento della società allo scopo di preservare il valore del patrimonio sociale : ovvero quando è venuta meno a causa della crisi la “continuità aziendale “.
L’importanza del monitoraggio dei segnali si criticità nella Legge 155
Solo un attento monitoraggio dei primi segnali di squilibrio economico-finanziario e di perdita di “continuità aziendale” possono permettere di adottare tutte le misure idonee necessarie ad impedire un diretto coinvolgimento degli amministratori e dell’organo di controllo: sindaci e revisori che avranno il dovere di attivarsi in presenza di primi segnali di crisi.
Se volete saperne di più potete leggere anche questo articolo di apprfondimento proprio sugli indici di allerta.
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