Dopo aver spiegato la natura ed il ruolo degli indici di allerta interni, proseguiamo nel delineare le funzioni che saranno pertinenti agli organi di controllo societario (sindaci/revisori) quando presenti per obbligo di legge.
Il comma 2 dell’art. 14 del decreto disciplina le modalità attraverso le quali gli organi di controllo devono segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Quali sono i requisiti per la segnalazione?
La segnalazione deve rispettare alcuni requisiti:
- Requisiti sostanziali: occorre che la segnalazione sia motivata ovvero occorre che sia circostanziato lo stato o l’imminente stato di crisi richiamando i fondati indizi della stessa che sono stati individuati;
- Requisiti formali: deve essere fatta per iscritto e inoltrata a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione;
- Requisiti cronologici: deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per superare lo stato di crisi.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’esistenza di fondati indizi della crisi, si osserva che quanto previsto dal comma 2 dell’art. 13 del Codice con riferimento alla prerogativa riconosciuta dal legislatore al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) di elaborare gli indici significativi della crisi, dovrebbe essere sufficiente ad orientare gli organi di controllo nella loro attività e nell’assolvimento dei loro obblighi ai fini di quanto previsto dall’art. 14; non è, infatti, stata recepita l’osservazione della 2a Commissione del Senato in ordine all’opportunità di apportare un intervento sulla norma finalizzato a indicare i criteri per individuare lo stato di crisi e non lasciare agli organi di controllo troppa discrezionalità.
La norma disciplina anche le azioni che gli organi di controllo societari devono intraprendere in caso di condotta omissiva o inerte dell’organo amministrativo. In caso, infatti, di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni. Qualora, pertanto, il confronto tra l’organo gestorio e gli organi di controllo non porti all’individuazione di soluzioni e iniziative, si avvia la procedura di allerta esterna attivando l’OCRI.
Allerta interna e l’esonero da responsabilità solidale
La norma stabilisce espressamente che la tempestiva segnalazione all’OCRI nei casi prescritti dal comma 2, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute.
Con la denuncia all’OCRI, la norma prevede, quindi, a favore degli organi di controllo, una protezione dal rischio di contestazioni di responsabilità risarcitorie per culpa in vigilando sugli atti gestori degli amministratori posti in essere successivamente alla segnalazione che essi abbiano ricevuto. Resta inteso che con la denuncia non è da ritenersi in alcun modo “sospesa” la prosecuzione dell’attività di vigilanza degli organi di controllo che a loro compete nell’esercizio delle loro funzioni.
Allerta interna e il ruolo degli istituti di credito
L’ultimo comma dell’art. 14 impone alle banche e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB di dare notizia anche (oltre agli amministratori) agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicati al cliente.
Secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo di attuazione della legge delega, la finalità di tale obbligo è superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari e, comunque, stimolare la massima tempestività nell’attivazione delle procedure di allerta, ferma restando, comunque, la necessità di escludere condotte che abbiano come unico scopo il prolungamento forzato dell’agonia della società.
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo informativo sull’eventuale deterioramento del merito creditizio del debitore, alle banche e agli intermediari possono essere mosse diverse contestazioni, sotto il profilo della responsabilità sia civile sia penale, quali il concorso nel reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e il reato di ricorso abusivo del credito.
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