Decreto Delegato di Attuazione della Riforma della Crisi d’Impresa: cosa succederà?

lavoro con pc - riforma fallimentare

Secondo le indicazioni programmatiche del Governo è in dirittura d’arrivo la definitiva applicazione della tanto attesa riforma del diritto concorsuale che inciderà in misura significativa sul mondo imprenditoriale e nelle relazioni con gli Istituti di Credito.

Ma la domanda che tutti si fanno è: come cambieranno le cose dopo la Riforma della Crisi d’Impresa?

Proviamo a fare un po’ di chiarezza partendo dal provvedimento normativo.

Riforma della Crisi d’Impresa: Il provvedimento normativo

Al fine di dare le prime interpretazioni del nuovo istituto in arrivo vediamo come è composta la struttura del provvedimento normativo. Innanzitutto il decreto è suddiviso in quattro parti di seguito riportate:

  1. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (art. 1 – art. 373)
  2. Le modifiche al Codice Civile (art. 374 – art. 383)
  3. Garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire (art. 384 – art. 387)
  4. Disposizioni finali e transitorie (art. 388 – art. 390)

I principali cambiamenti della Riforma

In via preliminare è preferibile evitare in futuro il termine “Riforma del diritto fallimentare” perché il  termine  “Fallimento”, anche se permane come strumento liquidatorio e di  procedura concorsuale, sarà rinominato “liquidazione giudiziaria”.

In misura maggiore rispetto alla “liquidazione giudiziaria”, acquisiscono rilevanza fondamentale gli strumenti di prevenzione della crisi (allerta interna ed esterna e procedimento di composizione assistita), un nuovo modello di  Governance  aziendale  (Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari) e soprattutto negli art. 374 e seguenti  le modifiche al Codice Civile.

Il principio ispiratore  che governa tutta la riforma è “meglio prevenire che curare” . Il fallimento, come atto terminale della vita aziendale, così come è inteso oggi, non sarà più la condizione normale a cui spesso giungono le imprese decotte.

I principi della Riforma Fallimentare

La Riforma si fonda su quattro principi fondamentali:

1. Nuovo modello di Governance Aziendale

Il primo principio è il  nuovo modello di  governance aziendale da intendersi come un sistema integrato di principi e regole, procedure e strumenti di controllo interno per la prevenzione dei rischio e per la conservazione della continuità aziendale, che dovranno essere gradualizzati  in base alle dimensioni dell’azienda  (nuovo art. 2086 del codice civile, così come previsto dall’art. 374 – Assetti organizzativi dell’impresa).

A questo nuovo e rivoluzionario principio che riguarda tutte le aziende sono riconducibili nelle varie casistiche anche l’art. 376 (Assetti organizzativi societari), l’art. 377 (Responsabilità degli amministratori) e l’art. 378 (nomina degli organi di controllo).

In particolare, merita un approfondimento, la disposizione secondo la quale le società a responsabilità limitata che per due esercizi consecutivi hanno superato uno dei limiti segnalati hanno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti. I limiti da tenere presenti sono:

  1. totale attivo patrimoniale: 2 milioni di euro;
  2. totale dei ricavi delle vendite: 2 milioni di euro;
  3. dipendenti medi occupati durante l’esercizio: 10 unità;

E’ importante notare che la norma transitoria del decreto, art. 388, prevede l’entrata in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione “salvo quanto previsto gli articoli 374 (Assetti organizzativi dell’impresa), art. 377 (Responsabilità degli amministratori), art. 378 (Nomina degli organi di controllo) che entrano in vigore, secondo il termine ordinario ovvero dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

Questo significa che, tra pochi giorni le aziende si troveranno di fronte ad un nuovo scenario normativo su cui si dovranno confrontare insieme ai loro professionisti.

2. Sistema di Allerta Interno

Il secondo principio, conseguenza diretta del primo, è l’introduzione di “Un sistema d’allerta interno”, ovvero l’introduzione di procedure diagnostiche, sistematiche e continuative, finalizzate a misurare il  rischio  economico-finanziario d’impresa a carico degli   amministratori ma anche a carico degli organi di controllo societario (sindaci e revisori), che  dovranno, ai sensi dell’art. 14 (Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari) “verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministra l’esistenza di fondati indizi della crisi”.

In altri termini i sindaci e revisori dovranno effettuare periodiche valutazioni del rischio d’insolvenza e di interruzione della continuità aziendale predisponendo una procedura sistematica di verifica ex post di anomalie rilevanti. Se i sindaci/ revisori determineranno, utilizzando una idonea procedura  informatica, una situazione di  rischio crescente dovranno allertare prima gli amministratori ed in caso di loro inerzia attivare l’Organo di Composizione delle crisi.

3. Pianificazione e risanamento economico-finanziario

Il terzo principio, conseguente alla fase diagnostica, è rappresentato dalla fase di pianificazione e risanamento  economico-finanziario.

Nelle imprese di minore dimensione, questa fase può  anche essere supportata dall’Organismo di composizione della crisi d’impresa, il quale può, su istanza dello stesso debitore o su segnalazione, in caso di sua inerzia, degli organi societari di controllo, assisterlo nella fase di pianificazione e di negoziazione extragiudiziale con i creditori, banche e fisco.

4. Istituti da attivare in via residuale

Infine il quarto principio è rappresentato da tutti quegli Istituti che, se le misure preventive non hanno funzionato, dovranno essere attivati in via residuale, ovvero:

  • Accordi di esecuzione di piani attestati di risanamento;
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore;
  • Concordato preventiv;
  • Liquidazione giudiziaria.

Riforma fallimentare: i consulenti aziendali e i professionisti sono pronti?

I cambiamenti in arrivo sono dunque importanti e coinvolgeranno le imprese come mai prima d’ora. Ma a questo punto la domanda è: i professionisti che dovranno lavorare fianco a fianco con gli imprenditori per monitorare lo stato delle aziende sono pronti a gestirli?

Se volete saperne di più sul nostro software di monitoraggio della crisi d’azienda come previsto dalla legge 155/2017 – Riforma Fallimentare potete compilare il form sotto riportato.

[contact-form-7 id=”195″ title=”Contatti”]

Lascia un commento